Revisione

Tutto quello che bisogna sapere sulla revisione perioda e il bollo della vostra Fiat 500.

 

Autofficina Bonatti 

L'autofficina Bonatti di Avio (TN) tel. 0464.684194, è lieta di offrire a tutti i tesserati del Club
CinCent Trentino, una tessera per il soccorso stradale, qualora volessero effettuare la revisione periodica della loro mitica Fiat 500 presso il suo centro. La tessera è riferita ad un solo veicolo ed ha validità un anno all'interno del territorio italiano.
Per chi avesse la necessità e possibile fare riferimento anche all'autofficina Servizio Fiat Bonatti Luca a Rovereto in Via D.G.Vittorio n°15 in Zona Industriale tel.: 0464.430128.

LA REVISIONE:
In base a quanto previsto dall'art. 80 del Codice della Strada, le autovetture devono essere sottoposte a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione di cui a questo a noi non riguarda e successivamente ogni due anni (cioè un anno sì ed un anno no).
E' importante tenere presente che:
- il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non impedisce però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
- per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre considerare l'anno di prima immatricolazione, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati o provenienti dall'estero) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
- per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
- le autovetture ad uso privato ( le nostre Fiat 500 ), non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

 

Vanno comunque sottoposti a nuova revisione i veicoli che hanno effettuato l'ultima revisione nel 2003. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, pur essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti: la loro circolazione è infatti soggetta a sanzione.

 

TERMINE DI SCADENZA:
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione.

Sanzioni

 

Il Codice della Strada vigente prevede per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:

  • OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
    sanzione pecuniaria di € 137,55 e ritiro della carta di circolazione

     

  • RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
    sanzione pecuniaria di € 275,10 e ritiro della carta di circolazione

     

  • OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18):
    sanzione pecuniaria di € 137,55 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione

N.B.: Come stabilito dalla circolare n. 2919/M 366 del 09/10/01 in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.

Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01
Com'è noto, l'articolo 80, comma 14, del Codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della carta di circolazione.
Ai sensi dell'articolo 216 del medesimo codice , il documento ritirato viene inviato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.
Con circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 , al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20 gennaio 1998 prot. n. 62/FP - DC IV n. B013 , sulla base di una interpretazione estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell'articolo 80 , siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della prescritta autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l'ufficio provinciale al quale è stata inviata dagli organi accertatori.
Nel corso dell'applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, poiché tale difformità di comportamento alimenta nell'utenza atteggiamenti di incertezza e disorientamento, s'impone un'applicazione letterale del codice della strada.
Si dispone pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte citato comma 14, siano effettuate esclusivamente dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
A decorrere dalla medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998 .

OGGETTO DELLA REVISIONE:
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi delle cinture, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).

 

TARIFFE:

Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 64,80 IVA compresa, di cui:
€ 54,00 - revisione
€ 10,80 - bollettino diritti D.T.T.
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Il Bollo: PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
" costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
" non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

 

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfetaria di :
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

 

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

 

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.